lunedì 7 gennaio 2008

Guadagnare dallo Spam è un reato, ma?



Come anticipato nel post riguardante il servizio di email guadagno Email.it che invito a riguardare con la massima attenzione. Oggi parliamo di Spam.
Vi chiederete ora ci rifilerà qualche software dove lui ci guadagna e noi ci iscriviamo?....
No miei cari lettori, non vi rifilo niente, ma vi voglio raccontare una storia di un tipo di Prato che con le proprie e-mail registrate sul servizio email.it è riuscito a guadagnare su questo fatidioso, quanto mai invasivo bombardamento di e-mail nelle nostre caselle postali.
E' un metodo pratico per guadagnare da quella forma illegale di comunicazione chiamata "Spamming".

Per non ridursi come nella foto del post. il tipo di Prato ha escogitato un metodo davvero interessante che vi illustrerò a seguito, sperando di dare le massime informazioni al riguardo e senza tralasciare niente di che.

METODO ANTI SPAMMING E-MAIL.IT

1) - Crearsi un e-mail normale sul servizio di posta elettronica indicato, per farlo andate nel mio post precedente per vedere il link. La casella di posta elettronica dev'essere del tutto normale ed usata solo per scopi quotidiani ( mandare la posta di lavoro o altro).

2) - Creare una seconda email sempre sullo stesso servizio dal nome pittoresco, in modo da rendere subito conto che è una e-mail che non leggerete mai.
Consiglio: ABCDEFGSPAM@EMAIL.IT.

3) - Intanto nelle altre caselle postali arriva il terribile nemico con le rispettive e-mail da mittenti anonimi. Fate un attacca incolla su di un file di Wordpad, poi
con la seconda e-mail segnalatene 6 al giorno al sito di Email.it, vi darà 6€ per tutte e sei, questo ogni giorno.

4) - Modificando il vostro ip dinamico con un programma freeware apposito, vi invito ad inviare 10 e-mail giornaliere, con un semplice messaggio inserito e generico al suo interno, niente di offensivo, ne di provocatorio, niente di amichevole, solo un saluto, delle icse icse (XX), una emoticons, niente che possa essere volgare, insolente, disturbante, provocatorio.

5) - Inviate le 10 emails diverse al giorno, ed il sito email.it vi accrediterà 0,10€ per ogni email con diverso indirizzo inviato durante la giornata.

6) - Il procedimento può essere quotidiano, mensile, periodico,insomma quando ognuno di voi potrebbe fare. Senza obblighi.

7) - Non cancellare gli indirizzi che sopraggiungano come Spam, perchè sono un bel guadagno.

8) - Periodicamente i soldi accreditati su questa e-mail (chiamata fake-mail) passatele sulla vostra e-mail principale normale, avrete crediti infiniti per acquistare online con sconti interessanti, e poi il vostro spamming sarà remunerativo.

Il tipo di Prato, che non sono naturalmente, mi ha raccontato questo suo metodo mi sembra non tanto difficile, e penso che non sia neanche del tutto inedito, credo che già qualcuno l'ho fa periodicamente. E' illegale?..E' legale??..Penso che si rimandi ciò che appartenga al mittente, non trovate?..E poi riferirvi questa mia esperienza d'ascolto non è stato poi tanto male, no?..Fatemi sapere cosa ne pensate... e provate....Ma è doveroso ricordare quanto segue:

Lo spamming a fini di profitto è un reato
da www.garanteprivacy.it

Inviare e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario è vietato dalla legge. Se questa attività, specie se sistematica, è effettuata a fini di profitto si viola anche una norma penale e il fatto può essere denunciato all’autorità giudiziaria. Sono previste varie sanzioni e, nei casi più gravi, la reclusione. La normativa sulla privacy non permette di utilizzare indirizzi di posta elettronica per inviare messaggi indesiderati a scopo promozionale o pubblicitario anche quando si omette di indicare in modo chiaro il mittente del messaggio e l’indirizzo fisico presso il quale i destinatari possono rivolgersi per chiedere che i propri dati personali non vengano più usati.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha posto in chiara evidenza i profili penali tornando ad occuparsi con un provvedimento generale del fenomeno dello spamming, cioè dell’invio massiccio ed indiscriminato di messaggi pubblicitari non richiesti, che interessa singoli utenti Internet e piccole e medie imprese costrette a sopportare vari costi. Oltre a rappresentare una fastidiosa intrusione, lo spamming comporta infatti ingenti spese, in termini di tempo, di costi di utilizzazione della linea telefonica, di misure organizzative e tecnologiche per contrastare virus, tentate truffe, messaggi e immagini inadatti a minori, riversando sugli utenti i costi di una pubblicità a volte aggressiva e insistente.

Dopo una serie di interventi mirati che hanno portato a sospendere l’attività illecita di alcune aziende e persone fisiche e a denunciarne talune all’autorità giudiziaria, e di linee comuni concordate su scala europea, il Garante ha adottato un nuovo provvedimento per precisare vari aspetti legati all’invio in Internet di e-mail promozionali o pubblicitarie, anche alla luce del recepimento della recente direttiva europea avvenuto con il Codice in materia di protezione dei dati personali da poco pubblicato decreto legislativo n. 196/2003, in www.garanteprivacy.it).

Chi intende utilizzare le e-mail per comunicazioni commerciali e promozionali senza mettere in atto comportamenti illeciti deve tenere presente che:

  1. è necessario il consenso informato del destinatario. Gli indirizzi e-mail recano dati personali e il fatto che essi possano essere reperiti facilmente su Internet non implica il diritto di utilizzarli liberamente per qualsiasi scopo, come per l’invio di messaggi pubblicitari: in particolare, i dati di chi partecipa a newsgroup, forum, chat, di chi è inserito in una lista anagrafica di abbonati ad un Internet provider o ad una newsletter, o i dati pubblicati su siti web di soggetti privati o di pubblici per fini istituzionali. Gli indirizzi e-mail, insomma, non sono “pubblici” nel senso corrente del termine;
  2. il consenso è necessario anche quando gli indirizzi e-mail sono formati ed utilizzati automaticamente mediante un software, senza verificare se essi siano effettivamente attivati e a chi pervengano, e anche quando non sono registrati dopo l’invio dei messaggi;
  3. il consenso del destinatario deve essere chiesto prima dell’invio e solo dopo averlo informato chiaramente sugli scopi per i quali i suoi dati personali verranno usati: vale dunque la regole dell’opt-in, cioè del accettazione preventiva di chi riceve le e-mail, non del rifiuto a posteriori (opt-out);
  4. non è ammesso l’invio anonimo di messaggi pubblicitari, cioè senza l’indicazione della fonte di provenienza del messaggio o di coordinate veritiere. E’ comunque opportuno indicare nell’oggetto del messaggio la sua tipologia pubblicitaria o commerciale;
  5. chi detiene i dati deve sempre assicurare agli interessati la possibilità di far valere i diritti riconosciuti dalla normativa sulla privacy (revoca del consenso, richiesta di conoscere la fonte dei dati, cancellazione dei dati dall’archivio etc.);
  6. chi acquista banche dati con indirizzi di posta elettronica è tenuto ad accertare che ciascuno degli interessati presenti nella banca dati abbia effettivamente prestato il proprio consenso all’invio di materiale pubblicitario;
  7. la formazione di appositi elenchi di chi intende ricevere e-mail pubblicitarie o di chi è contrario (le cosiddette “black list”) non deve comportare oneri per gli interessati.

L’autorità ha disposto per un’ampia serie di destinatari un ulteriore divieto dell’attività, già illecita in base alla legge, indicando alcune modalità per tutelare i diritti degli interessati anche di fronte all’autorità giudiziaria penale o in caso di e-mail provenienti dall’estero.

Le sanzioni per chi viola le disposizioni di legge vanno dalla “multa”, in particolare per omessa informativa all’utente (fino a 90mila euro); alla sanzione penale qualora l’uso illecito dei dati sia stato effettuato al fine di trarne per sé o per altri un profitto o per arrecare ad altri un danno (reclusione da 6 mesi a 3 anni). E’ prevista anche la sanzione accessoria della pubblicazione della pronuncia penale di condanna o dell’ordinanza amministrativa di ingiunzione.

Ulteriori conseguenze possono riguardare l’eventuale risarcimento del danno e le spese in controversia giudiziaria o amministrativa.

Questo è il provvedimento del Garante


Roma 3 settembre 2003

Fonte Orginale: studiocappello.it. (da visitare è un sito interessante).......................
Quindi attenti!..Non fate come quel tipo di Prato che vuole secondo me tanto atteggiarsi, la legge ci tutela, lo spam è oltre che invadente un reato perseguibile. Denunciamo chi fa spamming per guadagnare illecitamente. Perchè ricordiamoci, più navighiamo più saremo soggetti a questa piccola ed insignificante piaga. Come si dice se ci si applica il metodo si trova, ma dall'altra parte dobbiamo fare sempre i conti con il giudizio della nostra coscenza, e sopratutto degli uomini..Non trovate??..

E' importante vedere in faccia coloro che ci rompano le scatole e da una rivista commerciale di qualche tempo fa, un articolo importante, riuscite a leggerlo??..Spero di si....





Da Computer Magazine n° 130 anno 2007




















Insomma ricapitalondo il ragazzo ha tirato su 4 miliardi di Dollari, con 86 dipendenti, vendendo Viagra e Cialis, senza ricetta...E' scappato. E' stato riacciuffato. Ha pagato!..Ora è libero?..........
Quindi mi chiedo ma erano solo 4 miliardi di Dollari, o forse tre volte di più??......Lo Spam bisogna combatterlo, meglio di tutto è fare come ho detto in precedenza, almeno gli si fa pagare il disturbo.... Non trovate????




Mi sono rotto dello Spam !!!!